ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PADRE KOLBE A.I.P.K. – Onlus
Viale Giovanni XXIII, 19
40037 BORGONUOVO di SASSO MARCONI (BO)
Tel. 051.846065 - 051.845607 – Fax 051. 6784251
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PADRE KOLBE -A.I.P.K.

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS.

Art.1
COSTITUZIONE

E’ costituita a’ sensi dell’art. 14 c.c. una associazione con la denominazione “ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PADRE KOLBE -A.I.P.K.ONLUS” avente i requisiti per il riconoscimento quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS disciplinata dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
SEDE DELLA ASSOCIAZIONE

L’associazione ha sede in Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), viale Giovanni XXIII n.19.

Potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo sedi secondarie, uffici e rappresentanze in altre località in Italia e all’estero.

Art. 3
SCOPI

L’associazione ha finalità umanitaria ed educativa con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di stabilizzazione socio-economica e non persegue fini di lucro.

L’ Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse marginali o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’associazione si propone:

  • di perseguire l’obiettivo finalizzato alla crescita dei paesi in via di sviluppo con progetti mirati a fine di studio e di finanziamento;
  • di perseguire progetti mirati a fornire aiuti necessari comprensivi di personale di supporto anche esterno all’associazione, di assistenza socio-economica e sanitaria con forme anche di raccolta fondi per l’istruzione, la formazione e la tutela dei diritti civili per le popolazioni in via di sviluppo, in difficoltà per le calamità naturali, embarghi economici, discriminazioni etniche, politiche, religiose e vittime di guerre;
  • la formazione umana e professionale degli assistiti con attuazione di progetti umanitari, emergenze, lotta alla povertà e di sviluppo mediante costruzione di centri medici, scuole, centri di formazione umana, spirituale, professionale che contribuiscono al miglioramento delle prospettive di vita delle stesse popolazioni anche in situazione di disagio;
  • la sensibilizzazione su istituzioni internazionali, attraverso la divulgazione gratuita di materiale informativo quali libri, materiale audiovisivo, cd Rom, organizzazione di seminari, conferenze, eventi e scambi culturali e sportivi e la raccolta di fondi, elargizioni, di beni mobili od immobili, di sovvenzioni e prestiti da destinare ai fini istituzionali dell’associazione;
  • la cooperazione con altri gruppi o associazioni con scopi analoghi od affini che lavorano per soggetti in situazioni di grave disagio e per le stesse vittime del disagio.

L’associazionepotrà compiere qualsiasi operazione strumentale edaccessoria ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità nel rispetto del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 – Legge quadro sulle O.N.L.U.S.

Art. 4
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 5
UTILI

Gli utili o avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6
SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’associazione dipendente da qualunque causa di patrimonio deve obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale od a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive integrazioni e modificazioni salvo diversadestinazione imposta dalla legge.

Art. 7
ONLUS

L’associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di attività sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 8
ASSOCIATI

Possono partecipare all’associazione tutti coloro che condividono gli scopi della medesima .

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

  • associati fondatori.
  • associati ordinari (a seconda dell’ammontare dei contributi: platino – oro – argento)
  • associati onorari

Associati fondatori sono coloro che hanno costituito la presente associazione.

Associati ordinari sono coloro che condividendone le finalità hanno aderito successivamente alla costituzione dell’associazione, che sono tenuti insieme ai fondatori a corrispondere i contributi annuali deliberati dal consiglio direttivo.

Sono associati onorari tutti coloro che per le benemerenze e attività svolte nel settore di solidarietà sociale acquisiscono tale riconoscimento previa delibera del consiglio direttivo. Gli associati onorari partecipano all’assemblea ma senza diritto di voto.

Possono associarsi alla associazione oltre che le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti, che condividono le finalità del presente statuto, principi e norme.

Gli associati presentano domanda al consigliodirettivo il quale delibererà sull’accoglimento.

Ad essi spettano tutti i diritti connessi al loro status: partecipano alle assemblee con diritto di voto, alle manifestazioni, organizzazioni, riunioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli associati, maggiorenni di età, in regola con le quote associative hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote annuali nella misura stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dell’atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti.

La qualità di associato si perde per dimissioni, esclusione, morosità.

L’associato può recedere dall’associazione dandone comunicazione scritta almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare.

I contributi versati nonché le partecipazioni eventualmente di spettanza degli stessi non sono ripetibili, gli stessi non possono vantare pretesa alcuna sul patrimonio dell’associazione.

L’associato in mora nel versamento delle quote che non provvede a regolare la propria posizione dopo due solleciti può essere dichiarato escluso.

L’associato che non purga la propria mora nel versamento delle quote nei termini fissati nell’avviso di sollecito o che tiene un comportamento contrario alle finalità dell’associazione può essere dichiarato escluso con delibera del consiglio direttivo, sentito il collegio dei probiviri.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono disciplinate in modo uniforme, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente ed il Vice Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei probiviri.

Art. 10
ASSEMBLEA

L’assemblea, organo sovrano dell’ Associazione,è composta da tutti gli aderenti all’ Associazione medesima,in regola con il pagamento delle quote, che accettano le finalità dell’art. 3 dell’allegato statuto.

Ad ogni associato spetta il diritto di voto per l’approvazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

L’assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno oppure quando ne è fatta richiesta da un terzo degli associati.

L’assemblea delibera su tutte le materie alla stessa sottoposte dal consiglio direttivo, nonché sulle materie mirate alla realizzazione delle finalità associative; provvede alla nomina del consiglio direttivo; del collegio dei revisori dei conti; del collegio dei probiviri.

Può nominare un comitato d’onore costituito anche da non associati che sostenga e sviluppi particolari attività di assistenza e di formazione.

L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno e necessario e delibera sulle materie ad essa sottoposte nonché sulle modifiche statuarie sull’approvazione di regolamenti esullo scioglimento dell’associazione con devoluzione del patrimonio sociale in conformità della legge e dello statuto.

L’assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo o dal suo vice presidente mediante avviso scritto, o posta elettronica, da spedirsi almeno 8 giorni prima della riunione. in tale avviso di convocazione potrà essere fissata la data dell'eventuale assemblea in seconda convocazione, nell'ipotesi che questa si rendesse necessaria, da essere indetta, anche, nello stesso giorno della prima.

L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la maggioranza degli associati, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L’assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita con almeno un terzo degli associati, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straodinaria è validamente costituita con due terzi degli associati, in propio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.


I verbali assembleari sono sottoscritti dal presidente e dal segretario nominato dal presidente od in ancanza da tutti gli intervenuti.

Art. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti e poteri:

  • stabilisce i programmi e le attività della associazione sulla base di quanto approvato dall’assemblea;
  • ha la responsabilità di controllo generale sulla gestione;
  • predispone i documenti da portare all’approvazione dell’assemblea;
  • approva la relazione patrimoniale-economico-finanziaria presentata dal tesoriere;
  • predispone il bilancio preventivo e consuntivo da approvarsi dall’assemblea;
  • delibera sulla scelta e la composizione del personale dipendente e suoi emolumenti;
  • determina le quote associative;
  • delibera su accordi di collaborazione con altri enti e associazioni;
  • delibera sui programmi di attività istituzionali e pubblicazioni;
  • delibera l’accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi;
  • delibera l’acquisto, l’alienazione, la permuta di beni immobili, mobili registrati e mobili;
  • delibera su tutte le materie attinenti alle finalità dell’associazione.

Il consiglio direttivo è costituito da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, è nominato dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di decadenza o di dimissioni di un consigliere subentra nella carica il primo dei non eletti.

Il consiglio direttivo è formato dal presidente, vice presidente, consiglieri, segretario, tesoriere.

Il consiglio nomina al suo interno tranne la prima nomina effettuata in sede di costituzione dell’associazione, il presidente, uno o più vice presidenti, il segretario ed il tesoriere.

Art. 12
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante della associazione ed in caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal vice Presidente od in mancanza dal consigliere più anziano di nomina.

Il presidente dovrà essere, sempre, una Missionaria dell'Immacolata Padre Kolbe.

Allo stesso spetta la firma sociale nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca il consiglio direttivo presso la sede associativa od altrove; presiede le riunioni; controlla i documenti di legittimazione; in sua mancanza provvede alla convocazione il vice Presidente ed in mancanza il consigliere più anziano di nomina che presiedono rispettivamente il consiglio.

Il presidente esegue le delibere del consiglio direttivo e ad esso spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto gli conferiscono.

La firma del vice Presidente o del consigliere più anziano di nomina fa prova dell’assenza del Presidente e del vice Presidente.

Il Presidente o il vice Presidente possono conferire e revocare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 13
IL SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo.

Esso coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento dellibro degli associati;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
  • predispone in accordo col tesoriere lo schema del progetto del bilancio preventivo da sottoporre al consiglio direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio entro il mese di marzo;
  • provvede alla tenuta dei registri nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Art. 14
IL TESORIERE

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo.

Svolge funzioni di tesoreria, sovrintende alla gestione patrimoniale, predispone unitamente al Segretario da sottoporre all’approvazione del Consiglio, il bilancio preventivo e consuntivo; provvede ai mandati di pagamento, alle riscossioni ed esercita tutte le facoltà contabili, di cassa e finanziarie compatibili con la suafunzione.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle istruzioni del consiglio direttivo.

Art. 15
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea, tranne la prima nomina effettuata in sede di costituzione dell’associazione.

Esso elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente assistiti da un segretario.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. Del c.c.; agisce di propria iniziativa oppure su richiesta scritta di uno degli organi associativi oppure su segnalazione anche di uno solo dei membri del consiglio direttivo.

Il collegio partecipa alle adunanze del consiglio direttivo e riferisce annualmente all’assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo con relazione firmata dal Presidente.

I verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente o in mancanza dal vice Presidente e dal segretario nominato in seno al collegio dal Presidente o in mancanza dal vice Presidente.

Il collegio si riunisce almeno una volta all’anno o quando ne fa richiesta il Presidente ovvero due consiglieri presso la sede dell’associazione od altrove.

Art. 16
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è nominato dall’assemblea, tranne la prima nomina effettuata in sede di costituzione dell’associazione, si compone di tre membri i quali provvedono alla nomina del Presidente assistito da un segretario scelto nell’ambito del collegio.

Le delibere del collegio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

Il collegio dei probiviri si riunisce presso la sede dell’associazione o altrove. Spetta al collegio dei probiviri dirimere le controversie che possono sorgere in seno all’associazione, neriferisce al consiglio direttivo; deve sempre essere ascoltato ma i suoi pareri non sono vincolantiper il consiglio.

Alcollegio dei probiviri spettano inoltre tutte le questioni di carattere morale nell’interesse sia dell’associazione sia delle persone che beneficiano dell’attività dell’associazione.

ART. 17
PATRIMONIO

Il patrimonio dell’ente ècostituito:

  • dalle quote associative degli associati;
  • dai contributi diorganizzazioni internazionali,dello stato, enti, istituzioni pubbliche o private;
  • dai contributi dei privati, degli associati, di enti pubblici o privati;
  • da donazioni e lasciti testamentari;
  • da introiti derivanti da convenzioni;
  • da rendite del patrimonio mobiliare o immobiliare;
  • dal complesso dei beni mobili ed immobili.

I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo o dalleistituzioni pubbliche.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del presidente e del tesoriere.

Art. 18
BILANCIO

Gli esercizi associativi coincidono con l’anno solare I° gennaio – 31 dicembre.

Il bilancio, accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo, da depositarsi presso la sede dell’associazione un mese prima della data fissata per la sua approvazione deve essere approvato entro il mese di aprile dell’anno successivo alla sua chiusura.

Il bilancio preventivo predisposto dal consiglio direttivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell’anno di competenza.

Art. 19
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto ivi non contemplato si applicano le norme di legge in materia di associazioni ed in particolare le norme sulle ONLUS di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.